Il Consiglio di Stato e il Mibact lo confermano: se le opere sono state realizzate prima del vincolo paesaggistico, l’illecito non sussiste
Il parere del Ministero dei Beni Culturali
Una tesi riproposta e avallata dal Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, che in risposta ad una nota del Comune di Bologna che sosteneva l’inapplicabilità della sanatoria edilizia per gli interventi abusivi precedenti all’opposizione del vincolo paesaggistico, chiarisce così: nel caso di vincolo paesaggistico successivo alla realizzazione dell’intervento edilizio, “non sussiste l’illecito, non ricorrono dunque i presupposti per l’applicazione della disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 146, comma 4, e 167 del codice, né limiti di ammissibilità della procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui al comma 4 dell’art. 167, applicabili ai soli casi di sanatoria di illeciti paesaggistici”.In ogni caso il Ministero precisa che, essendo comunque presente un vincolo seppure sopravvenuto, l’abuso andrà sottoposto ad una verifica di compatibilità paesaggistica secondo le modalità e la disciplina dell’art. 146 D.lgs. 42/2004, seguendo il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria.
Un iter procedurale consolidato recentemente dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della LR 12/2017 che, modificando l’art. 17 della legge regionale sull’edilizia 23/2004 ha stabilito: “Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l’accertamento di conformità è subordinato all’acquisizione dell’assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. L’assenso è espresso con le modalità previste per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004”.
Il Testo Unico dell’Edilizia: cosa dice la legge
La legge parla chiaro: il Testo Unico Edilizia dà la facoltà al responsabile dell’abuso o al proprietario dell’immobile di ottenere il permesso di costruire in sanatoria a condizione che “l’intervento realizzato senza titolo risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della sua realizzazione, sia della presentazione della domanda (art. 36, comma 1)”. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è inoltre subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero in caso di gratuità dell’intervento, in misura pari a quella prevista dall’art. 16 del Dpr 380/2001 (art. 36, comma 2).Un problema frequente nell’ambito dei procedimenti avviati in base all’art. 36 Dpr 380/2001 è rappresentato dalla presenza di vincoli paesaggistici, che il più delle volte impediscono il rilascio del permesso in sanatoria.
In tal senso, l’art. 167 del D.lgs. 42/2004 consente la sanatoria solo di abusi di lieve entità e cioè:
“a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- c) lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
articolo prelevato da:
http://www.ingegneri.info/news/edilizia/abusi-edilizi-sanatoria-ok-se-il-vincolo-paesaggistico-e-successivo/
di Roberto Di Sanzo (26.03.2018)
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