Modifiche apportate con Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Decreto Sblocca Italia);
Recentemente il Testo Unico in materia Edilizia, DPR
6 giugno 2001, n. 380, è stato modificato in seguito all’entrata in vigore e
della successiva conversione in Legge del decreto “Sblocca Italia”. Nel caso di
specie, al fine di individuare l’onerosità o meno degli interventi edilizi che
prevedono il frazionamento, analizziamo gli articoli n. 3-6-17.
L’articolo 3, comma primo, lettera b), come noto, è
dedicato alla definizione degli interventi edilizi, e colloca in tale ambito anche
quelle opere di accorpamento o fusione, purchè non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Dalla lettura di questa innovazione e consapevoli
che gli interventi di frazionamento determinano sul territorio incrementi del carico
urbanistico, per i quali normalmente viene corrisposto il Contributo
Concessorio, subentra il dubbio se essendo, ad oggi, inquadrati nella categoria
di opere di manutenzione straordinaria,
tali interventi siano o meno subordinati alla corresponsione di tale importo.
La risposta è individuabile al successivo art. 17,
il cui titolo recita “Riduzione o esonero dal Contributo di Costruzione” , dove
al comma quarto si specifica che “per gli interventi da realizzarsi su immobili
di proprietà dello stato, nonché per gli interventi di manutenzione
straordinaria di cui all’articolo 6 comma 2, lettera a), il contributo di
costruzione è commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione”.
Pertanto visto che l’articolo 6, comma secondo,
lettera a), richiama tutte quelle opere di manutenzione straordinaria di cui
all’articolo 3, comma primo, lettera b), si evince che per tali interventi, tra cui appunto il citato frazionamento,
devono essere corrisposti gli oneri di Urbanizzazione.
Seguono estratti Normativi (DPR n. 380/2001) - cliccare sull'immagini per ingrandire:
articolo 3 (cliccare per ingrandire) |
articolo 6 (cliccare per ingrandire) |
articolo 17 (cliccare per ingrandire) |
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