Come è noto Il DM 37/2008, ha praticamente sostituito l’intera previgente norma L. 46/90, eccettuato tre articoli 8, 14 e 16.
Il Decreto trova applicazione sugli impianti collocati all’interno
degli edifici (e relative pertinenze) indipendentemente dalla
destinazione d’uso; la norma vige a partire dal punto di consegna della
fornitura dalla rete a cui è connessa.
Alcuni punti del DM 37/08 sono rimasti invariati, ovvero che
l’affidamenti dei lavori di installazione e trasformazione devono essere
affidati ad imprese abilitate per eseguire gli impianti a regola d’arte e con contestuale rilascio di dichiarazione di conformità per gli stessi interventi.
Il DM 37/08 non prevede più l’obbligo di adeguare gli impianti esistenti.
Si limita solo a indicare che gli impianti elettrici negli appartamenti realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se
dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di
protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore
differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30
mA. [1]
L’ultimo termine di adeguamento degli impianti con la L. 46/90, protratto in forza di varie proroghe, è scaduto il 31/12/1998.
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
La norma prevede il rilascio della Dichiarazione di rispondenza per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del Decreto (e quindi del 12 marzo 2008) per i quali non sia prodotta o reperibile la Dichiarazione di conformità.
La Dichiarazione di Rispondenza ha specifica valenza di attestare la conformità dello stato attuale impiantistico alla normativa vigente al momento della sua realizzazione
(CIG, CEI, ecc); si tratta di una sorta di “favore” che il Legislatore
ha riservato agli impianti realizzati in epoca in cui non vi era obbligo
di rilascio e nel periodo di vigenza della L. 46/90.
Nota bene: la Dichiarazione di Rispondenza non può essere rilasciata in
nessuna per impianti realizzati o trasformati a partire dal 12 marzo
2008; per gli impianto post 2008 sprovvisti di Dichiarazione di
conformità, non vi è soluzione che ottenere il rilascio di Dichiarazione
di conformità anche da altre imprese abilitate (previa analisi
approfondita), ciò per esempio è avvenuto in caso di fallimento di
imprese e altri imprevisti.
La Dichiarazione di Rispondenza viene resa da:
– professionista: per tutti gli impianti a condizione che
egli sia iscritto all’albo per le relative competenze e abbia esercitato
per almeno 5 anni nel settore impiantistico di interesse;
– responsabile tecnico dell’impresa: per gli impianti non
soggetti a progettazione obbligatoria e che abbia svolto tale ruolo per
almeno 5 anni nel settore impiantistico di interesse;
Se durante l’esame dell’impianto emerge la necessità di eseguire alcuni lavori di adeguamento, l’installatore li effettua e solo per essi viene rilasciata la Dichiarazione di conformità; in seguito essa viene acquisita e allegata nella conseguente Dichiarazione di Rispondenza.
Fonte: http://www.studiotecnicopagliai.it/impianti-tecnici-la-dichiarazione-di-rispondenza-negli-edifici-esistenti/
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