giovedì 2 luglio 2015

DM 37/2008: Impianti esistenti è previsto solo l'obbligo di adeguamento

Come è noto Il DM 37/2008, ha praticamente sostituito l’intera previgente norma L. 46/90, eccettuato tre articoli 8, 14 e 16.



Il Decreto trova applicazione sugli impianti collocati all’interno degli edifici (e relative pertinenze) indipendentemente dalla destinazione d’uso; la norma vige a partire dal punto di consegna della fornitura dalla rete a cui è connessa.

Alcuni punti del DM 37/08 sono rimasti invariati, ovvero che l’affidamenti dei lavori di installazione e trasformazione devono essere affidati ad imprese abilitate per eseguire gli impianti a regola d’arte e con contestuale rilascio di dichiarazione di conformità per gli stessi interventi.


Il DM 37/08 non prevede più l’obbligo di adeguare gli impianti esistenti.

Si limita solo a indicare che gli impianti elettrici negli appartamenti realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. [1] L’ultimo termine di adeguamento degli impianti con la L. 46/90, protratto in forza di varie proroghe, è scaduto il 31/12/1998.

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

La norma prevede il rilascio della Dichiarazione di rispondenza per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del Decreto (e quindi del 12 marzo 2008) per i quali non sia prodotta o reperibile la Dichiarazione di conformità.
La Dichiarazione di Rispondenza ha specifica valenza di attestare la conformità dello stato attuale impiantistico alla normativa vigente al momento della sua realizzazione (CIG, CEI, ecc); si tratta di una sorta di “favore” che il Legislatore ha riservato agli impianti realizzati in epoca in cui non vi era obbligo di rilascio e nel periodo di vigenza della L. 46/90.
Nota bene: la Dichiarazione di Rispondenza non può essere rilasciata in nessuna per impianti realizzati o trasformati a partire dal 12 marzo 2008; per gli impianto post 2008 sprovvisti di Dichiarazione di conformità, non vi è soluzione che ottenere il rilascio di Dichiarazione di conformità anche da altre imprese abilitate (previa analisi approfondita), ciò per esempio è avvenuto in caso di fallimento di imprese e altri imprevisti.


La Dichiarazione di Rispondenza viene resa da:
professionista: per tutti gli impianti a condizione che egli sia iscritto all’albo per le relative competenze e abbia esercitato per almeno 5 anni nel settore impiantistico di interesse;
responsabile tecnico dell’impresa: per gli impianti non soggetti a progettazione obbligatoria e che abbia svolto tale ruolo per almeno 5 anni nel settore impiantistico di interesse;

Se durante l’esame dell’impianto emerge la necessità di eseguire alcuni lavori di adeguamento, l’installatore li effettua e solo per essi viene rilasciata la Dichiarazione di conformità; in seguito essa viene acquisita e allegata nella conseguente Dichiarazione di Rispondenza.

Fonte: http://www.studiotecnicopagliai.it/impianti-tecnici-la-dichiarazione-di-rispondenza-negli-edifici-esistenti/

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