“La legge prevede due diversi
"attestati" al fine della "certificazione energetica":
- l’attestato di qualificazione
energetica la cui disciplina è stata introdotta a seguito delle
modifiche al d.lgs. 192/2005 apportate dal d.lgs. 29 dicembre 2006 n.
311, e confermata, in toto, anche dal D.L. 63/2013; detto attestato è
chiamato a svolgere il ruolo di strumento di controllo "ex
post" del rispetto, in fase di costruzione o
ristrutturazione degli edifici delle prescrizioni volte a migliorarne
le prestazioni energetiche (art. 8, c. 2, d.lgs. 192/2005);
l’attestato di qualificazione energetica deve essere redatto con i
contenuti minimi di cui allo schema riportato nell’allegato 5 delle
Linee guida nazionali per la certificazione energetica;
- l'attestato di prestazione
energetica, che ha sostituito, a far data dal 6 giugno 2013, il
precedente attestato di certificazione energetica, e la cui
disciplina è stata introdotta a seguito delle modifiche al d.lgs.
192/2005 apportate dal D.L. 63/2013, a sua volta modificato dal D.L.
145/2013; detto attestato è chiamato a svolgere il ruolo di
strumento di "informazione" del proprietario,
dell’acquirente e/o del locatario (art. 6 commi 1, 2, 3, 8) circa
la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli
edifici. Oltre a fornire all’utente raccomandazioni per il
miglioramento dell’efficienza energetica, con le proposte degli
interventi più significativi ed economicamente più convenienti,
l’attestato di prestazione energetica deve, inoltre, contenere
tutti i dati che consentano ai “ai cittadini di valutare e
confrontare edifici diversi” e quindi di poter scegliere l’edificio
da acquistare o da locare in base alla prestazione energetica.
E proprio per consentire tale
“confronto” l’attestato di prestazione energetica deve
“classificare” gli edifici e cioè attribuire a ciascun edificio
una determinata “classe energetica” (classe da contraddistinguere
con una lettera dell’alfabeto dalla “A+” che individua gli
immobili a maggior efficienza energetica alla lettera “G” che
individua gli immobili di più scadente efficienza energetica).
Con l’attribuzione di specifiche
classi prestazionali, l’attestato di prestazione energetica funge
da strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore
rendimento energetico, permettendo ai cittadini di valutare la
prestazione energetica dell’edificio di interesse e di confrontarla
con i valori tecnicamente raggiungibili, in un bilancio
costi/benefici.
In questo senso si sono pronunciate
anche le Linee guida nazionali per la certificazione energetica
(paragrafo 7), dettate con riferimento all’attestato di
certificazione energetica, ma tuttora applicabili, con i dovuti
adeguamenti, anche al nuovo attestato di prestazione energetica (come
riconosciuto dall’art. 6, c. 12, d.lgs. 192/2005 nel nuovo testo
introdotto dal D.L. 63/2013).
Le differenze
L’attestato di prestazione energetica
si differenzia dall’attestato di qualificazione energetica proprio
per la necessità, prevista solo per il primo, dell’attribuzione
della classe di efficienza energetica.
I due attestati si distinguono,
inoltre, anche per quanto riguarda le caratteristiche del
certificatore: infatti mentre l'attestato di qualificazione
energetica può essere predisposto ed asseverato da un professionista
abilitato alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio
"non necessariamente estraneo alla proprietà e quindi non
necessariamente “terzo”, l’attestato di prestazione energetica
dovrà, invece, essere rilasciato da "esperti qualificati e
indipendenti" o da "organismi" dei quali dovranno
comunque essere garantiti "la qualificazione e l'indipendenza".
Ruoli e funzioni distinti
I due attestati sono, pertanto,
chiamati a svolgere ruoli e funzioni ben distinte e non sono tra loro
“fungibili”. In questo senso anche le Linee guida nazionali per
la certificazione energetica (paragrafo 8): “L’attestato di
qualificazione energetica degli edifici si differenzia da quello di
certificazione (ora prestazione), essenzialmente per i soggetti che
sono chiamati a redigerlo e per l’assenza dell’attribuzione di
una classe di efficienza energetica all’edificio in esame
(solamente proposta dal tecnico che lo redige)”.
Peraltro chi è in possesso di un
attestato di qualificazione energetica può utilizzare tale documento
per semplificare il rilascio dell’attestato di prestazione
energetica come espressamente riconosciuto dall’art. 6, c. 11,
d.lgs. 192/2005 nonché dal paragrafo 8 delle Linee guida nazionali
per la certificazione energetica ove si prevede:
i) che il richiedente il servizio di
certificazione energetica può richiedere il rilascio dell’attestato
di prestazione energetica sulla base di un attestato di
qualificazione energetica relativo all’edificio o alla unità
immobiliare oggetto di certificazione, anche non in corso di
validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti
eseguiti successivamente;
ii) che il soggetto certificatore è
tenuto ad utilizzare e valorizzare l’attestato di qualificazione
energetica esibito (ed i dati in essi contenuti);
iii) che l’attestato di
qualificazione energetica, in considerazione delle competenze e delle
responsabilità assunte dal firmatario dello stesso, è strumento che
favorisce e semplifica l’attività del soggetto certificatore e
riduce l’onere a carico del richiedente.”
fonte: http://www.casaeclima.com/ar_18705__ACADEMY-Certificazione-degli-edifici-certificazione-energetica-ape-attestato-di-prestazione-energetica-notariato-Certificazione-energetica-le-differenze-tra-lattestato-di-qualificazione-e-lA.P.E.-.html
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