Chiarito definitivamente l'ambito di applicazione dell'art. 40, 2 comma della Legge n. 47/85.
Aveva tentato, inutilmente, sia davanti al Tribunale che
successivamente innanzi alla Corte d'Appello di far dichiarare la
nullità di un acquisto in considerazione delle irregolarità edilizie
dell'edificio non indicate nella domanda di sanatoria.La Corte di Appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la non veridicità dei riferimenti ai lamentati abusi, riscontrabili nel rogito e nell'istanza in sanatoria, esula dai casi di nullità degli atti di trasferimento stabiliti dall'art. 40, comma 2 della legge n. 47/85, ma comporta la sola demolizione delle parti abusive del manufatto in caso di diniego della domanda in sanatoria.
Ad avviso della Corte di Appello la nullità degli atti di trasferimento prevista dal 2 comma dell'art. 40 citato ricorre in caso di omessa menzione degli estremi della licenza edilizia da parte dell'alienante, ovvero dalla mancata allegazione della relativa domanda di sanatoria, con allegata la prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione.
La Corte di Cassazione, Sezione Seconda, con sentenza n. 25881 del 5.12.2014 ha chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 40, 2 comma della legge n. 47/1985 dando atto della non perfetta formulazione di tale norma.
In particolare la Suprema Corte ha precisato che tale norma sancisce il principio generale della nullità (di carattere sostanziale) degli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica e della nullità (di carattere formale) "per gli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi."
È stata, quindi, cassata la sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello per la definizione del giudizio sulla base del principio sopra esposto.
Enrico Michetti
Fonte: Corte di Cassazione
La Direzione
(11 dicembre 2014)Fonte: http://www.ilquotidianodellapa.it
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