Sicuramente tutti noi siamo perfettamente a
conoscenza di cosa s’intende per impianti ad energia rinnovabile (impianti eolici, pannelli fotovoltaici per
la produzione di energia elettrica, pannelli solari per la produzione di acqua
calda sanitaria…) ma che cos’è invece l’impianto a cogenerazione?
Ultimamente
ne sentiamo parlare in quanto motivo di protesta da parte di cittadini singoli
o associati, attraverso i c.d. Comitati anti-cogeneratore (termovalorizzatore, inceneritore a biomasse o più semplicemente
inceneritore), preoccupati soprattutto, e con giustificate ragioni, del
superamento dei limiti di emissioni di sostanze nocive in atmosfera,
quale prodotto di scarto derivato dalla combustione dell’impianto di cui in
commento. Il problema infatti è di ciò che viene fatto bruciare, nonché della
qualità del composto spesso costituito da sottoprodotti di origine animale
(scarti di macellazione anche pericolosi), ovvero prodotti vegetali (cippato di legno, scarti alimentari, oli di
mais, sansa di olive...).
Ma come funziona questo impianto? In sostanza è
definibile come quel processo di produzione contemporanea di energia meccanica (solitamente trasformata in energia
elettrica) e di calore. Il calore è utilizzabile per riscaldamento di
edifici e/o per processi produttivi-industriali.
Un esempio meramente
esemplificativo in piccola scala è dato dal funzionamento di un'automobile: la potenza
prelevata dall'albero motore è usata per la trazione e la produzione di elettricità,
il calore sottratto ai cilindri per il riscaldamento dell'abitacolo e la pressione
dei gas di scarico per muovere la turbina di sovralimentazione. Lo sfruttamento
di calore e pressione non comporta un aumento dei consumi poiché sono scarti del processo di conversione da
energia chimica ad energia meccanica attuato dal motore (da wikipedia).
Il loro sfruttamento consente di trasformare
l'energia primaria immessa (il combustibile fornisce energia chimica) in forme
diverse di energia secondaria prodotta (movimento,
calore, energia elettrica). Un sistema che opera la cogenerazione è detto co-generatore.
Orbene dopo tale introduzione e ci preme comunque
specificare che non è questo il luogo in cui questionare se tale produzione di
energia possa rientrare in un ambito sicuro e quindi non dannoso per la salute dei
cittadini partendo dal presupposto che tutte le innovazioni proposte dal bipede
umano l’idea di partenza è spesso ottima, ma poi è in fase di realizzazione che
per interessi economici, politici, etc, incappa in errori e nelle deficienze a
cui solitamente, nostro malgrado, siamo abituati.
E’ invece in questa sede che ci preme illustrare
le Procedure Autorizzative da
seguire per richiedere l'installazione di un impianto, alimentato da fonti
rinnovabili o operante in assetto cogenerativo, che variano in base alla
tipologia, alla sua grandezza e alla sua potenza.
Sugli impianti in questione sono state emanate
recentemente nuove norme:
a) le Linee Guida nazionali sulle fonti rinnovabili (DM 10 settembre 2010) applicate direttamente anche in Toscana a partire dal 2 gennaio 2011;
b) la Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)", entrata in vigore il 24/03/2011;
c) Il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", entrato in vigore il 29/03/2011;
d) la LR 69/2012 "Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012" con cui è stata aggiornata la LR 39/2005 "Disposizioni in materia di energia" alle norme statali succitate, nonché è stata preso atto della sostituzione dell'istituto della DIA con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
a) le Linee Guida nazionali sulle fonti rinnovabili (DM 10 settembre 2010) applicate direttamente anche in Toscana a partire dal 2 gennaio 2011;
b) la Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)", entrata in vigore il 24/03/2011;
c) Il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", entrato in vigore il 29/03/2011;
d) la LR 69/2012 "Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012" con cui è stata aggiornata la LR 39/2005 "Disposizioni in materia di energia" alle norme statali succitate, nonché è stata preso atto della sostituzione dell'istituto della DIA con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Di seguito quindi, divisi per fonti energetica,
sono riportate le autorizzazioni previste per realizzare gli impianti, e i casi
in cui queste sono sostituite con una SCIA, con una PAS (Procedura Abilitativa
Semplificata ai sensi del Dlgs 28/2011) o con una semplice comunicazione
preventiva (cosiddetta "attività libera") al Comune.
La PAS (dichiarazione accompagnata da relazione
progettuale) è quella procedura abilitativa che, ai sensi del Dlgs 28/2001, nel
caso di impianti da fonti rinnovabili sostituisce la presentazione di una
vecchia DIA (in realtà non è molto diversa da quest'ultima, vedi articoli 6 e
44 del Dlgs 28/2011).
La SCIA, la PAS e la Comunicazione preventiva per
attività libera (laddove permesse) tengono luogo delle autorizzazioni
energetiche ed edilizie. Però se la zona è sottoposta a particolari vincoli (un
vincolo paesaggistico o idrogeologico o altro) dovranno comunque essere
acquisiti i nullaosta specifici. Per esempio, in caso di impianto sottoposto a
SCIA da realizzarsi in area con un vincolo paesaggistico, a norma del DLgs
42/2004, dovrà comunque essere acquisita la relativa autorizzazione paesaggistica
(fonte: http://www.regione.toscana.it/imprese/energia/autorizzazioni-rinnovabili).
Impianto Biomasse di grandi dimensioni (non domestico) (fonte: http://www.gse.it/PublishingImages/energia%20facile/GUIDE/biomasse.jpg) |
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