Procedure per il rilascio dei titolo abilitativo comunale per la installazione o modifica degli impianti di radiocomunicazione
Art 87 Codice delle Comunicazioni Elettroniche D. Lgs 259/2003 e s.m.i.
L'installazione di impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi è soggetta a autorizzazione rilasciata dal Comune previo accertamento da parte dell'ARPAT della compatibilità del progetto con i limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici. Nel caso di impianti con potenza non superiore a 20 watt è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Istanza di autorizzazione (modello A dell'Allegato 13 al Codice) e SCIA (modello B dell'Allegato 13) vengono inviate entrambe a comuni e ARPAT.
Art 87-bis Codice (introdotto dall'art 5 bis comma 1 del D.L. 40/2010 e modificato dall'art 80 comma 1 lettera e del d. lgs 70/2012):
Nel caso di installazione di apparati UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o modifica delle caratteristiche trasmissive è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. L'articolo si applica "non solo alla tecnologie cosiddette a larga banda mobile ma anche a quelle diverse e antecedenti se utilizzate per implementare la rete di banda larga mobile" (parere MISE prot 88880 del 7/11/2011).
Art 35 comma 4 D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e successivamente modificato dal D.L. 179/2012):
Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento a comune e ARPAT, le installazioni e modifiche di impianti con potenza massima non superiore a 10 watt e dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadri.
Il Sistema delle Agenzie Ambientali ha definito (Delibera Consiglio Federale 25/10/2012 ) il contenuto minimo della documentazione da trasmettere ritenuta necessaria comprendente l'indicazione precisa del punto di installazione, la scheda radioelettrica dell'apparato e tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione del relativo impatto elettromagnetico.
Art 87-ter del Codice (introdotto dal DL 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11/11/2014 n. 164):
Le sole modifiche dimensionali degli impianti che comportino aumenti di altezze non superiori a 1 metro e aumenti delle superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, necessitano di una semplice autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti da inviare al comune contestualmente all'attuazione dell'intervento.
Art 35 comma 4-bis D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e modificato dal D.L. 179/2012):
Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete con potenza massima trasmessa in uplink non superiore a 100 mW e dal una potenza in antenna in downlink non superiore a 5 watt, e aventi un ingombro fisico non superiore ai 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione.
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FONTE:
http://www.regione.toscana.it/-/procedure-per-il-rilascio-dei-titolo-abilitativo-comunale-per-la-installazione-o-modifica-degli-impianti-di-radiocomunicazione
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