venerdì 3 aprile 2015

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO: Procedure REGIONE TOSCANA per il rilascio dei titolo abilitativo comunale

Procedure per il rilascio dei titolo abilitativo comunale per la installazione o modifica degli impianti di radiocomunicazione

Il quadro normativo attualmente in vigore (disposizioni in vigore al 13/11/2014) relativamente alle procedure per il rilascio del titolo abilitativo risulta piuttosto articolato a seguito delle modifiche/integrazioni del Codice delle comunicazioni elettroniche nel tempo intervenute al fine di introdurre procedure semplificate per alcune tipologie di impianti ed interventi.


 Art 87  Codice delle Comunicazioni Elettroniche D. Lgs 259/2003 e s.m.i.
L'installazione di impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi è  soggetta a autorizzazione rilasciata dal Comune previo accertamento da parte dell'ARPAT della compatibilità del progetto con i limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici. Nel caso di impianti con potenza non superiore a 20 watt è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Istanza di autorizzazione (modello A dell'Allegato 13 al Codice) e SCIA (modello B dell'Allegato 13) vengono inviate entrambe a comuni e ARPAT.
Art 87-bis Codice (introdotto dall'art 5 bis comma 1 del D.L. 40/2010 e modificato dall'art 80 comma 1 lettera e del d. lgs 70/2012):
Nel caso di installazione di apparati UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o modifica delle caratteristiche trasmissive è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. L'articolo si applica "non solo alla tecnologie cosiddette a larga banda mobile ma anche a quelle diverse e antecedenti se utilizzate per implementare la rete di banda larga mobile" (parere MISE prot 88880 del 7/11/2011).
Art 35 comma 4 D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e successivamente modificato dal D.L. 179/2012):
Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento a comune e ARPAT, le installazioni e modifiche di impianti con potenza massima non superiore a 10 watt e dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadri.
Il Sistema delle Agenzie Ambientali ha definito (Delibera Consiglio Federale 25/10/2012 ) il contenuto minimo della documentazione da trasmettere ritenuta necessaria comprendente l'indicazione precisa del punto di installazione, la scheda radioelettrica dell'apparato e tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione del relativo impatto elettromagnetico.

Art 87-ter del Codice (introdotto dal DL 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11/11/2014 n. 164):
Le sole modifiche dimensionali degli impianti  che comportino aumenti di altezze non superiori a 1 metro e aumenti delle superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, necessitano di una semplice autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti da inviare al comune contestualmente all'attuazione dell'intervento.
Art 35 comma 4-bis D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e modificato dal D.L. 179/2012):
Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete con potenza massima trasmessa in uplink non superiore a 100 mW e dal una potenza in antenna in downlink non superiore a 5 watt,  e aventi un ingombro fisico non superiore ai 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione.

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FONTE:
http://www.regione.toscana.it/-/procedure-per-il-rilascio-dei-titolo-abilitativo-comunale-per-la-installazione-o-modifica-degli-impianti-di-radiocomunicazione

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