Sarà un
lungo freddo inverno a cui seguirà una calda afosa estate, con meno soldi, per
il titolare di un esercizio commerciale che per aver istallato un
condizionatore d'aria fuori dal negozio è stato condannato a 23.000,00
euro di ammenda e alla pena di gg. 15 di arresto. Per fortuna l'arresto è
stato poi sostituito nella corrispondente pena pecuniaria di 570,00 euro, così
rideterminando complessivamente la pena inflitta in euro 23.570,00 ed evitando
di finire 15 giorni "al fresco"!
La
Cassazione ha, infatti, dichiarato inammissibile il ricorso proposto
dell'esercente dell'esercizio commerciale in quanto i climatizzatori o i
condizionatori, per consolidata giurisprudenza amministrativa, costituiscono
impianti tecnologici e pertanto se collocati all'esterno dei fabbricati,
rientrano nel novero degli interventi edilizi definiti dall'art. 3 d.P.R. n.
380 del 2001 sicché sono assoggettati alla relativa normativa di settore, con
la conseguenza che la loro realizzazione o installazione, seppure non
necessitante del permesso di costruire, è tuttavia soggetta a segnalazione
certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n.
380 del 2001.
Questo il
principio sancito dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione,
sentenza n. 952/2015 (udienza del 7 ottobre 2014 - Presidente Teresi
Alfredo, Estensore Di Nicola Vito) sulla base del quale è costato caro al
proprietario di un esercizio commerciale aver installato fuori dal proprio
negozio, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, un condizionatore d'aria.
La Suprema
Corte, infatti, ha affermato come l'esecuzione in assenza o in difformità degli
interventi subordinati alla SCIA, non conformi alle previsioni degli interventi
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica-edilizia in
vigore, comporta l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 44
lett. a) del D.P.R, n. 380/2001 in quanto solo in caso di interventi eseguiti
in assenza o difformità della DIA (ora SCIA), ma conformi alla disciplina
citata è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 37 dello
stesso decreto n. 380/2001.
Enrico Michetti
La Direzione
(29 gennaio 2015)
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(indicazione fonte e, se possibile, link a pagina)
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